PERCORSO FORMATIVO PER ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro investe aree di conoscenza Interdisciplinari, ma richiede pure competenze di tipo specialistico.
Per questa ragione, gli ASPP devono possedere competenze di base, adeguate ad ogni settore di attività, e competenze specialistiche, inerenti il comparto di attività di destinazione.
Il percorso formativo, previsto nell’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome del 26 gennaio 2006, è strutturato in due moduli: A e B
Il modulo A sono comuni a tutti i settori produttivi, mentre il modulo B è specifico in relazione al comparto di appartenenza.
Modulo A
Il modulo costituisce il corso di base, comune a tutti i settori produttivi, obbligatorio per lo svolgimento della funzione di
di ASPP. La sua durata è di 28 ore, cui deve essere aggiunto il tempo necessario alla verifica finale (indicativamente 1 ora).
E’ richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.
I contenuti sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997).Il MODULO A è propedeutico agli altri. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi successivi e genera un credito formativo permanente.
Gli obiettivi generali del MODULO A sono:
• Acquisizione di elementi di conoscenza della normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, dei criteri e degli strumenti per la ricerca delle leggi, delle norme e delle tecniche riferite a problemi specifici.
• Acquisizione di elementi di conoscenza relativi ai soggetti competenti in materia di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori.
• Acquisizione di elementi di conoscenza, anche per gli aspetti normativi, relativi ai rischi e ai danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli e ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.
• Acquisizione di elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.
Modulo B
È il modulo di specializzazione, differenziato a seconda dei settori produttivi dove il professionista opera.
La durata varia da 12 a 68 ore, cui va aggiunto il tempo necessario alla verifica finale (indicativamente 3/4 ore), a seconda del macrosettore (ATECO) di riferimento.
E’ richiesta la frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.Come il Modulo A, anche il Modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.
Il MODULO B ha validità quinquennale. Pertanto, il credito formativo ottenuto con la frequenza del MODULO B è valido per 5 anni.
Il MODULO B va frequentato per ogni macrosettore per il quale viene nominato un ASPP.
Secondo quanto previsto nell’accordo, i contenuti orientativi dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle dell’Allegato A2 dell’accordo stesso. La definizione quantitativa dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.
Nella progettazione formativa di dettaglio i corsi dovranno essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il presente documento, alla sezione G. (Sperimentazione), stabilisce le modalità per la definizione dei contenuti del MODULO B nell’ambito dei percorsi con certificazione di competenza.
Gli obiettivi generali del MODULO B sono:
• Acquisizione di conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti
• Acquisizione di capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto
• Acquisizione di capacità di individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio
• Acquisizione di capacità di individuazione delle diverse lavorazioni del comparto e dei dispositivi di protezione individuali – DPI ritenuti idonei
• Acquisizione di capacità di individuazione dei fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.